Regolamento per il reclutamento e l’assunzione del personale dipendente

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1.1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno a oggetto la disciplina delle procedure per il reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (di seguito, anche solo le “Procedure”), da parte del Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali – BioTekNet S.C.p A. (di seguito BioTekNet) nonché il regime di pubblicità delle stesse.

Art. 2 – Finalità e principi
2.1. Le Procedure si conformano ai principi di trasparenza e pubblicità della selezione e si svolgono con modalità che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità delle medesime, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. Le Procedure si svolgono, altresì, nel rispetto dei principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in tema di prevenzione del fenomeno corruttivo.
2.2. Le Procedure rispettano le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori e il principio di non discriminazione per età, nazionalità, orientamenti sessuali, religione, opinione politica, appartenenza a organizzazioni sindacali, condizioni personali e sociali.
2.3. Nell’espletamento delle Procedure, BioTekNet applica i principi di trasparenza e i dati acquisiti in funzione delle stesse sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Art. 3 – Individuazione del fabbisogno
3.1. L’Amministratore Unico della società, in sede di predisposizione del bilancio previsionale per l’esercizio successivo, rileva i fabbisogni assunzionali in linea con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e tenendo conto della disponibilità economica.

Art. 4 – Procedura di valutazione dei candidati
4.1. Le Procedure di selezione sono attivate mediante pubblicazione di un apposito “Avviso” sul sito istituzionale e, eventualmente, anche a mezzo stampa. Nell’Avviso sono indicati:
a) i profili professionali da assumere;
b) i requisiti minimi richiesti, a pena di inammissibilità, per la presentazione della candidatura;
c) le modalità di svolgimento della Procedura;
d) durata e tipologia del contratto;
e) il trattamento economico e normativo previsto.
4.2. Ogni Procedura ha una prima fase di preselezione, attraverso la valutazione dei curricula vitae dei candidati, al fine di accertare il grado di professionalità degli stessi e la sussistenza della necessaria congruità dei curricula con le caratteristiche essenziali richieste ai candidati.
4.3. A seguire, in base alla posizione da ricoprire e al numero dei candidati, si può prevedere l’espletamento di prove per test o quiz su materie e argomenti pertinenti con il profilo professionale ricercato al fine di misurare la capacità all’adeguato assolvimento delle mansioni da svolgere.
4.4. I candidati che abbiano superato la preselezione e le eventuali prove per test o quiz, sono sottoposti a uno o più colloqui con la Commissione di cui al successivo art. 5, volti a verificare le caratteristiche personali in termini di esperienza, istruzione, formazione, competenze, attitudini, interessi, predisposizione al lavoroin team, oltre che l’eventuale situazione lavorativa in corso, comprensiva del preavviso effettivo eventualmente necessario per la conclusione anticipata del rapporto lavorativo in essere.
4.5. Tutte le fasi della Procedura sono adeguatamente verbalizzate. I colloqui, ove necessario, possono anche svolgersi a distanza, con modalità tali da garantire l’identificabilità del candidato per l’intera durata dei medesimi.

Art. 5 – Commissione di valutazione
5.1. Le attività di cui all’articolo 4 sono svolte da un’apposita Commissione di valutazione (di seguito, anche solo la “Commissione”), composta, di norma, da 3 membri:
a) l’Amministratore Unico ovvero un dirigente della Società, con funzioni di Presidente;
b) due Commissari, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante.
5.2. I Commissari sono di norma individuati, in relazione agli specifici profili da assumere, tra il personale dirigente e dipendente di BioTekNet, con particolare esperienza nelle materie oggetto di reclutamento per svolgere tale funzione. In alternativa, uno o più Commissari, ad eccezione del Presidente, possono essere scelti tra soggetti esterni, esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione ovvero in materia di reclutamento e selezione del personale. I Commissari non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
5.3. I Commissari sono nominati dall’Amministratore Unico e, all’atto dell’accettazione, devono dichiarare di non avere relazioni di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli altri Commissari. Gli stessi, inoltre, prima dell’avvio della valutazione dei curricula, presa visione dell’elenco delle candidature pervenute, dichiarano, altresì, di non avere le medesime relazioni con alcuno dei candidati.
5.4. La Commissione adotta misure idonee in materia di riservatezza e tutela dei dati trattati in applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 – Graduatoria
6.1. Al termine delle attività di cui all’articolo 4, la Commissione attribuisce un punteggio, espresso in centesimi, relativo a ciascun candidato. Il punteggio totale disponibile, fissato in 100 punti, modulabile in ciascuna procedura verrà indicato espressamente nell’avviso di selezione, specificandone i criteri e le prove oggetto di valutazione.
6.2. Al termine delle selezioni, la Commissione stila la graduatoria dei partecipanti ritenuti idonei a soddisfare i fabbisogni di professionalità ricercati inserendo, in ordine decrescente di punteggio, i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60 punti. La graduatoria verrà comunicata a tutti i candidati.
6.3. La graduatoria è approvata dall’Amministratore Unico. Una volta approvata la graduatoria, l’Amministratore Unico convoca i candidati seguendo l’ordine di collocazione nella stessa. Qualora il primo candidato non dovesse accettare la posizione lavorativa, si procederà con la convocazione dei successivi candidati in ordine di collocazione.

Art. 7 – Assunzione in servizio
7.1. Espletate le procedure di cui all’articolo 6, viene predisposto il contratto di assunzione.
7.2. Ai fini dell’assunzione, il candidato deve rilasciare la documentazione necessaria richiesta dall’Amministrazione.
7.3. Della conclusione e dell’esito della Procedura è data pubblicità sul sito istituzionale

Art. 8 – Disposizioni finali
8.1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.